PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI PRIMA DI UN ACQUISTO DI UN IMMOBILE


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Abbiamo accennato al pagamento degli oneri condominiali residui nel momento in cui abbiamo affrontato il discorso sul preliminare di vendita e della proposta di acquisto di un immobile. In questo articolo cercheremo di dare delle informazioni in più, informazioni che potrebbero tornare utili per evitare spiacevoli sorprese nella compravendita di un immobile.  

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Come ben sai le spese condominiali si dividono in ordinarie e straordinarie. Le prime sono relative alle spese di gestione e manutenzione mentre le seconde ai lavori che esulano dalla gestione comune. Queste ultime hanno poca incidenza economica se sono relative a piccoli interventi ma sono rilevanti se interessano opere importanti quali il rifacimento delle facciate, tetti, lastrici eccetera. 

Al momento della sottoscrizione del preliminare è bene chiarire come verranno gestiti i pagamenti di eventuali residui di pagamento sul condominio. In genere l’accordo si concretizza con la richiesta di una liberatoria firmata dall’amministratore di condominio; da quest’ultima si evincerà la mancanza di spese arretrate. 

Alcune volte però gli acquirenti meno attenti tralasciano questi controlli senza sapere che, in base alle disposizioni del codice civile, anche se non siamo direttamente responsabili ci rendiamo solidali nel pagamento delle rate condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente; per anno intendiamo quello di bilancio.  Esempio: acquistiamo l’appartamento nel 2021 e siamo responsabili, se il venditore non ha provveduto, del pagamento degli oneri del 2021 e del 2020. 

Come detto in precedenza si è solidali e l’amministratore di condominio potrebbe imputare il pagamento all’acquirente e se così fosse quest’ultimo dovrebbe rivalersi sul venditore.  Per un amministratore di condominio è in genere più facile “attaccare” il nuovo proprietario ma questo è un altro discorso. In sintesi: siamo responsabili del pagamento ma possiamo rifarci sul venditore.  

Affrontiamo adesso il discorso relativo alle spese straordinarie che, se relative a lavori importanti, potranno incidere tanto sulla nostra economia.  È necessario informarsi tramite l’amministratore di condominio se sono state emesse delibere su lavori straordinari. La data di delibera è fondamentale perché determina lo spartiacque sulla responsabilità nei pagamenti.

C’è da fare una importante precisazione: la delibera generica sullo svolgimento dei lavori non ha rilevanza particolare, la più incisiva è quella che sancisce in maniera chiara tutti gli elementi utili a definire l’operatività futura menzionando cifre ed imprese incaricate.  Se la delibera è stata formulata in maniera chiara ed esaustiva ed è antecedente al rogito spetta al venditore pagare, in caso contrario all’ acquirente. Sono sottigliezze a prima vista ma è importantissimo verificare questi passaggi.  

Spesso, quando parliamo di oneri condominiali pensiamo all’acquirente come soggetto debole ma è importante precisare che anche il venditore avrà da perdere se non si tutela. Quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare all’ amministratore di condominio in forma scritta il passaggio di proprietà entro 60 giorni dall’atto di vendita altrimenti rimarrebbe l’unico riferimento economico per l’amministratore. 

Abbiamo parlato delle spese condominiali e sempre su questo argomento potresti leggere un articolo dedicato al regolamento di condominio; potrebbe tornarti utile se devi vendere o comprare casa.  

PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI

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