ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE


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L‘assegnazione della casa coniugale, quando parliamo di pignoramento, è un argomento alquanto delicato perché vi sono tempistiche particolari che stravolgono completamente gli effetti nel lungo periodo. Questo articolo sull’assegnazione della casa coniugale è uno dei tanti che stiamo producendo sul discorso relativo al pignoramento per cui, se hai bisogno di maggiorazioni su questa tematica, ti consiglio di accedere alla raccolta cliccando su questo link: pignoramento.

L’assegnazione della casa coniugale si manifesta quando, in seguito alla separazione tra due coniugi che hanno dei figli, il giudice stabilisce che uno dei due, solitamente la madre, si occuperà dell’accrescimento della prole con la possibilità di occupare la casa di abitazione fino alla maggiore età dei figli o al raggiungimento della loro indipendenza economica.

Come detto in precedenza le tempistiche dell’assegnazione sono fondamentali e di seguito analizzeremo quattro eventi diversi che possono verificarsi in rapporto ad un pignoramento immobiliare. 

  • Trascrizione prima del pignoramento ed ipoteca
  • Trascrizione prima del pignoramento ma dopo una ipoteca
  • Assegnazione antecedente al pignoramento e all’ipoteca ma senza trascrizione
  • Trascrizione successiva al pignoramento ed ipoteca

TRASCRIZIONE PRIMA DEL PIGNORAMENTO ED IPOTECA

L’assegnazione della casa coniugale dovrebbe essere sempre trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari per poter garantire in maniera chiara ed inopinabile il diritto acquisito in seguito al decreto del giudice. In questo caso specifico l’immobile potrà essere occupato dall’assegnatario e dai suoi figli fino al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi oppure quando si manifesti la loro indipendenza economica; come avrai capito quest’ultimo non è un termine certo.

In questo primo caso se l’immobile viene venduto in asta l’assegnatario continuerà ad abitare l’immobile e l’acquirente non potrà goderne, presumibilmente, per un lungo periodo il tempo.

TRASCRIZIONE PRIMA DEL PIGNORAMENTO MA DOPO L’IPOTECA

In passato si verificavano delle separazioni artificiose di modo che si potesse detenere l’immobile anche in seguito ad un pignoramento. Le regole infatti erano le medesime del punto precedente. Una sentenza del 2012, precisamente la numero 776, ha invece stabilito che la trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale, successiva ad una ipoteca, non ha nessun effetto e l’immobile è da considerarsi a tutti gli effetti libero.

ASSEGNAZIONE ANTECEDENTE AL PIGNORAMENTO E ALL’IPOTECA SENZA TRASCRIZIONE

Se manca la trascrizione ma riusciamo a dimostrare che l’assegnazione è antecedente al pignoramento e ad una eventuale ipoteca potremmo abitare l’immobile fino a 9 anni da calcolarsi dalla data di assegnazione del bene medesimo. In questo caso la protezione è sicuramente inferiore rispetto al caso in cui vi sia una trascrizione. 

TRASCRIZIONE SUCCESSIVA AL PIGNORAMENTO E ALL’IPOTECA

In questo caso è palese che non esistano le prerogative per godere dei vantaggi dell’assegnazione della casa coniugale. Nel caso in cui il nostro immobile venga pignorato sarà da considerarsi, dal punto di vista giuridico, libero. Se si tratta della prima casa la liberazione avverrà al momento della vendita; su questo aspetto ti segnalo questo articolo: liberazione degli immobili pignorato.

Questi erano gli aspetti essenziali riguardanti l’assegnazione della casa coniugale; è un argomento molto complesso che abbiamo cercato di semplificare al massimo per trasmettere le informazioni basilari.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

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