LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO


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​Con la liberazione dell’immobile pignorato incrementiamo le informazioni in merito al complicato mondo del pignoramento immobiliare; sono informazioni utili per chi ha la casa pignorata e per l’investitore immobiliare che vuole intraprendere la strada dell’operatività a saldo e stralcio. Questa è purtroppo una brutta piaga che interessa tante persone attanagliate dai debiti e cercheremo in questo articolo di offrire delle informazioni che riteniamo possano tornare utili.

Abbiamo già parlato di argomenti incentrati su questo tema e potrei leggerli nella directory del blog chiamata “PIGNORAMENTO IMMOBILIARE”. 

Tornando al discorso relativo alla liberazione dell’immobile pignorato dovremmo leggere l’articolo 560 del codice di procedura civile; questo articolo chiarisce che il debitore ha la possibilità di continuare ad abitare la propria abitazione fino all’eventuale emissione del decreto di trasferimento.

Il decreto di trasferimento è il documento emesso dal giudice delle esecuzioni immobiliari che certifica il trasferimento del bene pignorato dal debitore all’acquirente in asta. Il beneficio di continuare ad abitare la casa di proprietà consente a chi ha la casa pignorata di guadagnare del tempo ritardando, in alcuni casi per anni, la liberazione dell’immobile pignorato.

Fino al 2018 le cose erano differenti infatti era il giudice delle esecuzioni che decideva se promulgare la liberazione o meno, vi era quindi una ampia discrezionalità. In base al tribunale i giudici assumevano atteggiamenti differenti fino a quando si è deciso di apportare delle modifiche all’articolo 560 uniformando le regole a livello nazionale.

L’opportunità di continuare a vivere in casa, benché vi sia un pignoramento, è legata al fatto che l’immobile pignorato sia una prima casa e che l’esecutato ne detenga la residenza. Tale concetto perciò non è assolutamente applicabile alla seconda casa o ai beni di altra natura. Il fatto che la legge tuteli il pignorato proprietario di una prima casa non toglie però al giudice la facoltà di liberare l’immobile, prima del decreto di trasferimento, se si verificano alcuni fatti.

Sempre nell’articolo articolo 560 del cpc viene precisato che nel momento in cui l’esecutato non si mostra collaborativo, ad esempio non permettendo l’accesso all’immobile del potenziale acquirente, il giudice può decretare la liberazione dell’immobile pignorato. Le casistiche riguardano anche eventuali danneggiamenti provocati deliberatamente o per incuria e qualsiasi atteggiamento atto a provocare ritardi nell’esecuzione immobiliare.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 560?

​Il primo, quello più importante, ha una valenza sociale perché si offre la possibilità a chi è in difficoltà finanziarie di avere un alloggio per un periodo di tempo abbastanza lungo; se pensiamo alle tempistiche di vendita in sede giudiziaria possiamo parlare di qualche anno.

Di contro i creditori saranno penalizzati perché un immobile occupato ha in genere più difficoltà ad essere venduto rispetto ad uno libero da cose e persone: in alcuni casi si possono registrare numerose aste deserte con un allungamento dei tempi di rivendita e un minore incasso da parte dei creditori.

LIBERAZIONE DELL'IMMOBIL PIGNORATO

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