IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE NEL FRAZIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE

Il rapporto aereoilluminante, identificato anche con l’acronimo RAI, è un fattore molto importante da prendere in considerazione quando eseguiamo un frazionamento o interveniamo semplicemente sulla ridistribuzione degli spazi di un appartamento. Prima di andare avanti nella trattazione di questo argomento vorrei segnalarti che questo è il quinto articolo dedicato al frazionamento degli immobili; abbiamo creato una specifica sotto categoria nel blog dove vengono raggruppate tutte le discussioni su questo argomento.

 Se invece hai bisogno di maggiore informazione sulla ristrutturazione ti segnalo il link dove vengono contenuti tutti gli articoli in questione.

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RAI

Dicevamo che il rapporto aeroilluminante è un parametro fondamentale quando ristrutturiamo e soprattutto frazioniamo un immobile. Con il RAI indichiamo il rapporto tra la superficie finestrata e le dimensioni dell’ambiente corrispondente. Tale proporzione deve essere pari o superiore ad 1/8 di modo che l’immobile possa acquisire o mantenere i requisiti di agibilità rispettando così le condizioni igienico sanitarie. Questi parametri sono stati determinati nel 1975 per cui può capitare di trovare degli immobili, costruiti prima di questa data, che non rispettano le nuove disposizioni; ciò non pregiudica la vendibilità o il diniego di una successiva agibilità sempre che, prima del periodo di edificazione, si siano rispettati i requisiti dell’epoca.

 C’è da fare un appunto su questa tipologia di immobili, ossia quelli costruiti prima del 1975; se li sottoponiamo ad un frazionamento oppure rivediamo semplicemente la disposizione delle stanze, dobbiamo prendere come riferimento il rapporto aero illuminante di 1/8. Ecco perché quando pianifichiamo un frazionamento immobiliare dobbiamo prendere fortemente in considerazione il RAI; questo è obbligatorio farlo in sede di pianificazione e progettazione: la mancanza dei requisiti necessari dovrà farci desistere dall’operazione di frazionamento. È vero che in alcuni casi vi possono essere delle soluzioni per togliere metri quadri utili da una stanza creando, ad esempio, un ripostiglio ma ciò spesso non è sufficiente per rendere gradevole ed abitabile in maniera confortevole una stanza. Riepilogando il tutto possiamo dire che è obbligatorio rispettare il parametro di 1/8 quando:

  • costruiamo un immobile ex novo 
  • modifichiamo le dimensioni degli ambienti

Non è obbligatorio se la ristrutturazione non riguarda il cambiamento nel posizionamento dei tramezzi.

COME CALCOLARE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE

È semplice calcolare il rapporto aeroilluminante, ma facciamo degli esempi per fissare il concetto. Prendiamo i metri quadri utili di un ambiente, per metri quadri utili intendiamo la superficie calpestabile. Calcoliamo successivamente i metri quadri della finestra o portafinestra della camera. Quest’ultimo valore moltiplicato per 8 dovrà essere pari o superiore ai metri quadri di superficie calpestabile. Facciamo un paio di esempi. Finestra di 2 mq pavimento di 20 mq; 2×8= 16. In questo caso non rispettiamo i parametri di legge. Finestra di 3 mq, pavimento di 20 mq; 3×8=24. Adesso rispettiamo abbondantemente il RAI.

IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI?

La risposta è negativa. I bagni, i corridoi, i ripostigli e vani scala non vengono presi in considerazione. Quando parliamo di frazionamento potremo ovviare ad un eventuale mancanza di rapporto aeroilluminante creando dei bagni ciechi di modo che tutta la luce delle aperture confluisca negli ambienti come la camera da letto, la sala o la cucina. Certo, un bagno cieco è poco apprezzato e la sua creazione potrebbe avere un impatto negativo sul valore dell’immobile; potrebbe inoltre ritardare un eventuale rivendita ma, se il tuo conto economico riesce a digerire, usiamo questo termine, questa penalizzazione potresti adottare la soluzione prospettata. Se invece il nuovo appartamento avrà due bagni è accettabile che uno risulti cieco.

RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

Un elemento imprescindibile per definire la superficie aeroilluminante di una finestra è la distanza con altri edifici e la distanza tra finestre di proprietà diverse. Per quanto riguarda la distanza minima possiamo dire che il valore aeroilluminante si annulla quando le distanze non vengono rispettate. Non è motivo di questo articolo approfondire il discorso della distanza minima tra edifici, ci torneremo più avanti creando un articolo apposito.

DEROGA SUL RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Esistono delle deroghe su alcune tipologie di immobili, parliamo in questo caso di mansarde e sottotetti. Le regole in questo caso variano da regione a regione per cui non vi sono parametri univoci. In alcune regioni, fermo restando che il rapporto è illuminante è fissato sempre ad 1/8, viene considerata la superficie utile solo quella dove l’altezza è superiore ad 1,8 m o 1,5 metri. In altre regioni il calcolo è diverso, viene infatti preso in considerazione un rapporto differente rispetto all’ ottavo istituzionale; potremmo passare perciò a valori per il RAI di 1/16. Prima di affrontare le lavorazioni su una mansarda è consigliabile rivolgerti ad un tecnico che potrà condurti alla migliore soluzione.

RAPPORTO AEROILLUMINANTE

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