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I pignoramenti nella comunione e separazione dei beni hanno delle particolarità comuni ma anche delle differenze che, in alcuni casi, determinano lo sviluppo di dinamiche differenti. In questo articolo parleremo della questione senza entrare nei particolari in quanto la materia è oltremodo complessa e si rischierebbe di fare confusione; cercheremo di illustrare i principali punti scorgendo le differenze tra il pignoramento nella comunione e separazione dei beni.
Prima di iniziare la discussione voglio segnalarti il fatto che questo è uno dei tanti articoli che abbiamo dedicato al tema degli investimenti con la metodologia del saldo e stralcio; puoi trovarli raggruppati nella sezione “investimenti a saldo e stralcio”. Spero ti tornino utili se devi accrescere le tue competenze di investitore immobiliare; ritengo che il testo sia utile anche per chi ha problemi di pignoramento e necessiti delle informazioni specifiche.
PIGNORAMENTO NELLA COMUNIONE DEI BENI
Nella comunione un bene, nel nostro caso uno o più immobili, sono di proprietà di più persone ed è assente una distinzione fra le diverse quote perché il tutto è considerato patrimonio comune; si parla di in questo caso di proprietà indivisa.
La comunione si manifesta in un matrimonio quando non viene richiesta legalmente la separazione dei beni; in questo caso tutto quello che viene acquistato dai coniugi ha una proprietà indistinta.
Cosa accade se uno dei due coniugi viene pignorato?
Per dare risposta al quesito immaginiamo che uno dei due coniugi contragga dei debiti personali e dopo il mancato pagamento di quest’ultimi parta il pignoramento di uno o più immobili detenuti in comunione.
Il pignoramento in questo caso interesserà l’intera proprietà per cui verrà messa in vendita per intero. Il fatto che il coniuge che non ha esposizioni debitorie è esente da qualsiasi responsabilità non blocca il procedimento e nemmeno può limitarlo. Al momento della vendita, considerando la comunione al 50%, il creditore incasserà la metà delle somme ottenute dalla vendita mentre l’altra metà andrà al coniuge non pignorato.
Il fatto che una parte delle somme possano essere recuperate è l’unico vantaggio di questa situazione anche se, come spesso accade, i beni vengono venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato e di conseguenza i benefici economici saranno limitati.
Facciamo un esempio pratico per capire al meglio la situazione. Maria e Giovanni sono sposati in comunione dei beni e sono proprietari di un bene del valore di 200.000 €; Giovanni ha debiti personali per 100.000 € per cui viene pignorata la casa e messa in vendita all’asta. A seguito dei diversi ribassi l’immobile viene venduto a 140.000 €. Il creditore incasserà 70.000 euro e le altre 70.000 euro andranno a Maria che, oltre a perdere la casa, avrà un beneficio economico inferiore rispetto al reale valore del bene: 30.000 in meno. In questo esempio abbiamo semplificato al massimo il tutto per rendere comprensibile il fenomeno del pignoramento nella comunione dei beni.
PIGNORAMENTO NELLA SEPARAZIONE DEI BENI
Quando parliamo di separazione dei beni diamo per acquisito il fatto che vi siano dei comproprietari ma le quote sono ben distinte. Nel matrimonio con separazione dei beni è questo che accade.
Se facessimo un parallelo con la situazione descritta nella comunione dei beni noteremo alcune differenze. Partiamo dal presupposto che Maria e Giovanni siano sposati in separazione dei beni e che tutti gli altri elementi descritti siano uguali.
Abbiamo quindi un unico creditore che vanta un credito di 100.000 € e la proprietà vale 200.000 €. Il pignoramento interesserà il 50% della casa e quindi le vendite saranno relative solo ad una quota. Difficilmente un acquirente in asta è disposto a comprare il 50% di una proprietà e gli esperimenti d’asta, in questo caso, vanno spesso deserti portando la richiesta a valori minimi.
In questa situazione è facile che qualcuno della famiglia acquisti il 50% del bene pignorato per sistemare la questione oppure è possibile trovare un accordo a saldo e stralcio con il creditore per chiudere in maniera tombale l’esposizione debitoria. Se i pignoramenti di quote di immobili fossero gestiti in questa maniera sarebbe però un grosso problema per i creditori. L’ordinamento giuridico italiano permette però ai creditori di chiedere la cosiddetta divisione giudiziale con la quale è possibile vendere la proprietà nella sua interezza. Se questo accade si ripropone lo schema della vendita in comunione dei beni dove il coniuge non debitore incasserà la metà dei proventi della vendita.