BONUS DETRAZIONI AL 50: A CHI SPETTANO?

Il bonus ristrutturazioni ha dei limiti nel suo utilizzo e nell’articolo odierno vedremo chi sono i soggetti a cui spettano le detrazioni fiscali. Prima di iniziare ricordiamo che il bonus rimarrà attivo fino al 2024 e sarà possibile impiegare lo sconto in fattura e la cessione del credito. Abbiamo già parlato di questi argomenti in altri articoli per cui se hai bisogno di maggiori dettagli ti invito a visionarli; sono stati raggruppati in una singola categoria:  bonus ristrutturazioni.

ELENCO DEI SOGGETTI

Il bonus ristrutturazione nasce per facilitare il miglioramento delle unità immobiliari private, è quindi un forte incentivo che crea delle opportunità notevoli nell’edilizia privata. Inizieremo a dire che gli immobili interessati dal bonus sono quelli abitativi per cui vengono escluse le altre tipologie di immobili. Partendo da questo presupposto conosciamo l’ampia platea di soggetti che possono attingere al bonus detrazioni segnalando che fra queste non annoveriamo alcune società, nello specifico quelle di capitali (SRL e affini). Ecco l’elenco completo di coloro che possono usufruire del bonus ristrutturazione al 50% se si faranno carico delle spese di ristrutturazione:

  • Proprietari e nudi proprietari
  • Locatari e comodatari
  • Società
  • Familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
  • Titolari di diritti reali minori
  • Coppie di fatto e componenti di unioni civili

PROPRIETARIO E NUDO PROPRIETARIO

È palese che i proprietari di un immobile possano usufruire delle detrazioni fiscali ma è da precisare che anche il nudo proprietario ha questa possibilità. Il nudo proprietario è colui che detiene le mura ma non può godere del loro utilizzo, ossia dell’usufrutto; l’intera proprietà viene scissa in questo caso in nuda proprietà e usufrutto. Nel caso in cui l’usufruttuario acquisti la nuda proprietà le rate residue delle detrazioni non vengono acquisite dallo stesso ma rimangono in capo al nudo proprietario. La riunificazione della proprietà non viene considerata al pari di una cessione dall’Agenzia delle Entrate; in tutti i casi di cessione invece le detrazioni potranno essere impiegate dall’acquirente finale a meno che non vi siano patti diversi sanciti in sede di rogito.

LOCATARI E COMODATARI

Per locazione intendiamo il classico affitto mentre nel comodato, gratuito o oneroso, si presuppone che l’immobile venga consegnato ad un terzo per un periodo determinato o meno. Nel caso di comodato oneroso le cifre richieste sono molto ridotte rispetto al canone di locazione. Per quanto riguarda il bonus detrazione i due soggetti, locatario e comodatario, possono eseguire i lavori in casa ottenendo i benefici fiscali che ormai conosciamo. Una domanda che ci si pone spesso è quella riguardante la scadenza, volontaria o meno del contratto prima del totale impiego delle detrazioni fiscali, ossia 10 anni dal termine dell’esecuzione dei lavori. In sintesi: è possibile continuare ad utilizzare le detrazioni fiscali se non sono più affittuario? A questa importante domanda ha risposto chiaramente l’Agenzia delle Entrate affermando che le detrazioni non vengono perse se prima della scadenza viene a cessare il comodato o l’affitto. 

SOCIETÀ

Per comodità sono state inserite in un’unica voce le varie tipologie di società che possono usufruire del bonus detrazione al 50%. Prima di elencarle bisogna chiarire che i vantaggi fiscali non si possono richiedere per i beni strumentali e i beni merce perciò ci limiteremo alle case utilizzate come abitazione. Ecco l’elenco:

  • Soci di cooperative divise indivise
  • Imprenditori individuali
  • Imprese familiari
  • SNC e SAS

FAMILIARE CONVIVENTE

I familiari conviventi che possono ottenere le detrazioni fiscali sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il primo requisito richiesto è che questi soggetti si accollino le spese degli interventi edilizi; il secondo è che risultino conviventi al momento dell’inizio lavori o a quello dei pagamenti delle spese se antecedenti all’inizio dei lavori suddetti. Altri particolari interessanti sono il fatto che la convivenza non dovrà necessariamente durare per tutto il periodo interessato dall’impiego delle detrazioni, ossia 10 anni; viene inoltre chiarito che la detrazione riguarda solo gli immobili in cui è dimostrata la situazione di convivenza anche se si tratta di una seconda casa.  

TITOLARI DI DIRITTI REALI MINORI

Tutti quei soggetti che sono titolari di diritti reali quali uso, abitazione, usufrutto e superficie possono sfruttare il bonus detrazione al 50%. Anche il coniuge separato che ha avuto l’assegnazione del bene ha questa possibilità in quanto la sentenza del giudice trasferisce il diritto di abitazione. Come ho già accennato in altri casi la detrazione spetta anche se tali diritti sull’immobile decadono prima della scadenza di 10 anni. 

TITOLARI DI DIRITTI REALI MINORI

Anche a questa categoria di soggetti viene offerta la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali al 50% e la possibilità di ottenerle sono uguali a quelle già menzionate nelle altre tipologie di soggetti. 

Prima di chiudere segnaliamo che nel caso di abitazione con più proprietari otterrà i benefici colui che si accollerà le spese; nel caso in cui vi siano diversi soggetti interessati alle detrazioni nel bonifico di pagamento dovranno essere indicati i loro codici fiscali.

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